INPS CIRC. N. 44 DEL 23 MARZO 2022 CALCOLO QUOTA RETRIBUTIVA FF.PP. – FF.AA.

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LETTERA CIRCOLARE INPS
N.44 del 23/03/2022
Sul sito ufficiale è stata data pubblicazione della lettera circolare numero 44 del 23 03 2022 con cui l’INPS fornisce opportuni indicazioni sull’applicazione dell’articolo 54 del DPR 29 dicembre 1973 numero 1092.
La circolare offre ai lettori ed aventi diritto le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1 comma 110 e 102 della legge 30 dicembre 2021 numero 234, che estende al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, quindi Polizia di stato e polizia penitenziaria l’applicazione dell’articolo 54 del DPR 29 dicembre 1973 numero 1092 nel calcolo della quota retributiva delle pensioni nei confronti di coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.
L’articolo 1 comma 110 della legge citata dispone che le forze di polizia ad ordinamento civile in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni effettivamente maturati, si applica l’articolo 54 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, da liquidare con il sistema misto, con applicazione della quota del 2,44% per ogni anno utile.
Il riconoscimento dell’ aliquota di rendimento annuo del 2,44% trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolare di pensione alla predetta data limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal primo gennaio 2022, analogamente anche i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile l’importo corrispondente a detto beneficio viene rapportato all’aliquota di rendimento anno del 2,4 4%.
L’aliquota di rendimento del 2 44%, trova applicazione nei confronti del personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021 a condizione che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge n 234 del 2021 saranno quindi determinati applicando alla quota retributiva di cui all’articolo 1 comma 12 della legge 335/1995 la predetta aliquota annua del 2 44% .
l’istituto procederà a riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando per la rideterminazione della quota retributiva l’aliquota del rendimento del 2 44%, per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Ai pensionati interessati alla ricostruzione del trattamento pensionistico in argomento vengono corrisposte i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, quindi primo gennaio 2022 senza diritto alla corresponsione degli arretrati.
Per ulteriori notizie, comunicazioni,chiarimenti e informazioni chiamate la Segreteria Generale Nazionale della FS-COSP 3355435878 dalle ore 10,30 alle ore 13,00/ e dalle ore 16,30 alle ore 20,30 tutti i giorni feriali della settimana.
visita il sito web: www.cospsindacato.it scarica gratuitamente la lettera circolare n. 44 del 23/03/2022

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