FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. ex C.R.I. sulla decurtazione 13^ mensilità

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NATALE: COSP, ‘DECURTATA TREDICESIMA A DIPENDENTI CRI TRANSITATI IN RUOLI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA’ =

ADN0574 7 CRO 0 ADN CRO NAZ NATALE: COSP, ‘DECURTATA TREDICESIMA A DIPENDENTI CRI TRANSITATI IN RUOLI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA’ = Mastrulli, ‘evitare la reformatio in pejus del trattamento economico stipendiale’ Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Molti iscritti a questa Federazione Sindacale Cosp (Coordinamento Sindacale già militari della Croce Rossa Italiana – ci hanno segnalato di aver subito una importante decurtazione della TREDICESIMA Mensilità a seguito di un errore contenuto con il quale viene rimodulato l’assegno ad personam e transito in mobilità obbligatoria nei ruoli del Ministero della Giustizia ovvero a partire dal 1° settembre 2016. Tale errore nel provvedimento del Direttore Generale comporta una decurtazione in quanto prevede che ”…per tutti gli importi ad eccezione dell’Indennità di Amministrazione si applica il rateo di TREDICESIMA…” e non viene esplicitato che l’assegno ad personam deve essere incrementato di importo pari all’indennità di cui trattasi per evitare la reformatio in pejus del trattamento economico stipendiale”. Lo sottolinea il Segretario Generale Nazionale del sindacato Cosp, Domenico Mastrulli. “Tutto ciò nonostante la Croce Rossa Italiana abbia notificato al Ministero ricevente il personale in mobilità apposite ”schede” riepiloganti il trattamento mensile percepito, il relativo assegno ad personam con specifica indicazione che i trattamenti indicati ovvero le diverse voci stipendiali sono da moltiplicare per tredici mensilità e non dodici mesi con la conseguenza che ove non viene prevista una ”voce stipendiale” a seguito di C.C.N.L. l’assegno ad personam deve essere riconsiderato contemplandone l’incremento. Al riguardo -aggiunge Mastrulli citando le pronunce della Corte Costituzionale- si vuole ricordare che l’assegno ad personam nel passaggio dall’Ente Cri alle Amministrazioni Pubbliche riceventi deve essere riassorbito esclusivamente con i miglioramenti economici contrattuali, deve essere erogato nella sua interezza al fine di evitare qualsiasi ”nocumento su piano economico”’. Si tratta di una vicenda “di particolare gravità perché ci troviamo di fronte alla decurtazione di somme dovute e quindi sottratte ai lavoratori ed ai loro familiari per noncuranza, negligenza da parte dell’Amministrazione Pubblica che per una non corretta lettura degli atti ricevuti viola la copiosa normativa circa l’erogazione dell’assegno ad personam ai già militari della Croce Rossa Italiana che deve essere riassorbito con i futuri miglioramenti economici previsti dai contratti e in sede di passaggio di area o fascia lasciando inalterato il totale che il Dipendente percepisce e/o percepiva al momento del transito in mobilità, attraverso una corretta rimodulazione/attribuzione dell’assegno personale riassorbibile. Sono migliaia i dipendenti pubblici della Croce Rossa Italiana – ivi compresi i già Militari in servizio a tempo indeterminato nel Corpo Militare C.R.I., Ausiliario delle Forze Armate dello Stato – che sono transitati in mobilità obbligatoria nelle diverse articolazioni delle Amministrazioni Pubbliche Centrali e Periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa a seguito del D.Lgs. 178/2012 e delle successive modifiche ed integrazioni, in applicazione delle disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell’art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, fortunatamente molti Ministeri e tra questi il Mef hanno correttamente applicato la norma mentre, paradossalmente la Giustizia no! In pratica trattandosi di personale transitato in mobilità’ obbligatoria, il legislatore ha riservato al personale ex Cri, la conservazione dell’identico trattamento economico goduto sino alla data del trasferimento ad altra Amministrazione, a prescindere dal nuovo inquadramento economico assunto presso la nuova amministrazione di appartenenza. L’assegno ad personam riassorbibile – quindi – deve essere erogato e calcolato sulla base dello stipendio percepito in Croce Rossa senza alcuna reformatio in peius a danno dei Dipendenti transitati in mobilità obbligatoria”. Il Cosp chiede quindi “l’immediato annullamento dei provvedimenti (P.D.G.) di cui trattasi e quindi l’incremento dell’assegno ad personam nella TREDICESIMA mensilità restituendo le somme decurtate dal totale spettante”. (Red-Cro/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 18-DIC-24 13:21 NNNN

PROT. 0797 SGH del 13 Dic. 2024 dipendenti ex CRI Croce Rossa Italiana transitati in altre amministrazioni dello Stato e Pubbliche. Diritto 13 mensilità_signed

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