DIPENDENTE STRESSATO A LAVORO,IL DATORE DEL LAVORO RISARCISCE IL DANNO.
Dipendente stressato a lavoro, il datore è tenuto a risarcire il danno: ecco la nuova ordinanza di Cassazione
La disposizione da ultimo richiamata, sembra utile ricordare, impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a proteggere, non soltanto l’integrità fisica del lavoratore, ma anche la sua personalità morale. Il dettato della norma è stato poi ulteriormente specificato dal D. Lgs. 81/2008 recante il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha accolto, all’art. 2, comma 1, lett. o), la definizione di “salute” fornita dall’Organizzazione mondiale della sanità, quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità“. Ancora, il successivo art. 28, ha collocato, fra i rischi lavorativi oggetto della valutazione che ogni datore di lavoro è obbligato ad effettuare ai sensi del medesimo decreto, quelli “riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (…), nonché quelli connessi alle differenze di genere“.
Ebbene nel caso in esame si è ravvisata la mancata prova di un preciso intento persecutorio connesso alla mancata prova delle sistematicità degli episodi, tuttavia, ciò non ciò non ha impedito ai giudici di ritenere comunque colposa la condotta del datore di lavoro, il quale, in violazione del disposto generale dell’art. 2087 non ha posto in essere tutte quelle cautele necessarie ad evitare che il luogo di lavoro possa divenire fonte di danno alla persona (complessivamente intesa) del proprio dipendente. Di qui il riconoscimento della pretesa risarcitoria del lavoratore ricorrente.