LEGGE PINTO: Poliziotta condannata al pagamento multa,il COSP la spunta e vince

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IL MEF  ROMA, ACCOGLIE LA RICHIESTA DELLA FS-COSP DEL 13.03.2024   E  MOTIVATAMENTE  ANNULLA L’ATTO  DI CONDANNA  AL PAGAMENTO.

Tutti ricorderete gli oltre 540 (cinquecentoquaranta) Agenti del  Corpo di Polizia Penitenziaria che grazie ad un RICORSO  instaurato al TAR LAZIO sulla c.d. ore della Prefettura poi accolto, riuscirono grazie a DOMENICO MASTRULLI e allo STUDIO in primis del Noto Avvocato  GABRIELE e FRANCESACO DE PAOLA del Foro di Firenze  Centro Italia  ad ottenere l’applicazione della LEGGE PINTO sulla durata     dei processi e sul rimborso spese da parte dello STATO. cfr. Ricorso N. 12009/2008  e   n. 5062/1999 di R.G. Sezione 1Q del T.A.R. Lazio  del 15.04.1999 Decisione assunta in camera di Consiglio 13/10/2008 positiva condannando la parte resistente .

I Tronconi dei Ricorrenti da MASTRULLI  furono anche affidati ad altri Studi Legali ,come quello all’epoca di Trani  del Sud Italia, convenzionati con la linea sindacale di Domenico MASTRULLI, anch’essi vincenti.

La sentenza all’epoca, unica in Italia tra i Corpi di polizia  dello Stato ad ordinamento civile e militare,  nel 1998,fece scalpore, era taggata tutta Mastrulliana (tutti i restanti sindacati avevano visto i loro atti respinti e condannati alle spese ,fatta eccezione per il nostro ) nessuno potrebbe giammai  smentire questa notizia agli atti Giudiziari e Amministrativi dello Stato, neanche chi poi, grazie a questa sentenza ne ha tratto sindacalmente beneficio seguendo altre strada e non quella del COSP.

Di tali atti venne proposto Ricorso alla Corte d’Appello  Civile di Perugia per l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo ai sensi dell’art. 3 legge 24 marzo 2001 n. 89 per tutti e 540 poliziotti.  Vittoria esemplare perché,  la Corte d’Appello con diversi giudizi e sentenze condannò  lo Stato a pagare 5.000.00 e 3.000,00 euro poi tutti per proposto appello  del MEF conguagliati a 3.300,00 euro compreso gli interessi legali maturati alla data dell’avvenuta liquidazione ai diritti ricorrenti.

Tra i RICORRENTI si infilarono nei tronconi anche Poliziotti a cui non spettava il diritto maturato dalla sentenza TAR Lazio come sopra indicato, pertanto molti di questi vennero dalla CORTE D’APPELLO DI PERUGIA CONDANNATI AL PAGAMENTO DELLA MULTA DI EURO 1.000,00 + spese di giustizia 128,05 , CONDANNA che fu anche applicata a coloro che, pur avendo sottoscritto un RICORSO con IL COSP  ne avvallò  altro RICORSO con altre  sigle sindacali balzati sul carro del vincitore(TAR LAZIO), che nulla centravano sindacalmente ma solo come  fortunati ricorrenti,  con la sentenza di Roma !!!

In tale circostanza, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato con raccomandata atto Ct. n. 2991/12 U.L.  del 29/02/2016  PRETESE da 18 diciotto persone Ricorrenti,  somma che oggi il MEF ufficio contenzioso ne ha richiesto  1.128,05  a titolo di responsabilità aggravata dei diciotto ricorrenti a cui non spettava, secondo gli Uffici dello Stato alcuna somma. (cfr. RK 69698372260-5   MEF – DCST PROT. 15265 DEL 2/2/2024 – U  UFFIUCIO V DEL 26/2/2024 ).

LA FEDERAZIONE SINDACALE COSP  A SOSTEGNOD ELLA PROPRIA TESA E DOPCUMENTI GIUDIZIARI AMMINISTRATIVI DI CUI ALLE SENTENZE, CON ATTO PROT.  PEC.  N.   DEL 13/03/2024 A RICHIESTO A FAVORE DELL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE ANGELA CANTATORE  IN SERVIZIO IN PUGLIA PRAP BARI L’ANNULLAMENTO DELLA MULTA DI EURO 1.000,00 OTTENENDO FAVOREVOLE ACCOGLIMENTO  .

Per Legge, solo per Legge Giudiziaria Amministrativa  la sola casuale di 128.05 spese giustizie vanno liquidate alla parte Giudiziaria.

NON CI RESTA CHE DIRE,ANCORA UNA VOLTA IL CO.S.P. COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO HA FATTO CENTRO!!!!!

 

 

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