RICORSO ARTICOLO 54 PENSIONE E BUONUSCITA IL COSP INIZIA A MUOVERSI!
NOTIZIARIO – NOTIZIARIO – NOTIZIARIO
Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1,comma 12,della Legge 8 agosto 1995, n. 335,spettanti anche al personale della Polizia di Stato,della Polizia penitenziaria,già Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco.
MASTRULLI ”Solo i defunti( i morti) e gli stolti(stupidi,sciocchi) non cambiano opinione”….
Cari Amici e Colleghi/e,
siamo stati scettici,lo riconosciamo, ma il nostro scetticismo ad oggi era solo per acquisire ulteriori e più approfondite concrete notizie nell’interesse generale e del singolo di chi Noi rappresentiamo o di chi ci accingiamo a rappresentare in ogni sede, questa è serietà!
Partendo da questa “riserva e scetticismo politico sindacale” oggi alla luce di una Legge dello Stato, siamo propensi ad imbarcarci in una nuova grande e proficua avventura Legale contro lo Stato, contro INPS e i Suoi Vertici per canalizzare maggiori risorse pensionistiche e di buonuscita ad oggi limitatamente “viziate” nel doveroso conteggio a favore dei Lavoratori Donne e Uomini che sono andati in pensione ma anche di chi dovrebbe/potrebbe andare in quiescenza. Lo vogliamo fare e lo faremo con il partenariato dello STUDIO LEGALE CHE CI HA APPENA CONSEGNATO A DISTANZA DI DIVERSI ANNI(20) UNA GRANDE VITTORIA FORSE LA PRIMA UNICA E GRANDE VITTORIA DEI 540 RICORRENTI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA SULLA LEGGE PINTO EQUA RIPARAZIONE DEL PROCESSO SULLE DUE (2) ORE DI PREFETTURA CON UN RICAVO DI, UDITE,UDITE €. 3.306,01 centesimi SU Sentenza/Ordinanza Corte Appello Perugia derivante dalla Sentenza 1997/1998 TAR Lazio 2 Sezione Roma. Ma veniamo a noi: Mastrulli “Chi ha tempo,non aspetta tempo..”
La recente Circolare INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Pensioni e Coordinamento Generale Legale n. 68 del 14 Giugno scorso – questo ci ha suggerito di agire adesso e solo adesso – riconosce ufficialmente agli apparati della Difesa,delle polizie e Ordinamentali l’applicazione dell’articolo 54 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.
Dovendo sintetizzare questo nuovo ipotetico possibile RICORSO va precisato che spetta a tutti coloro che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità contributiva inferiore a 18 anni,dell’aliquota di rendimento del 2,44%.
SERVE UN RIESAME URGENTE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI CON ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995 INFERIORE A 18 ANNI, QUESTO CI OFFRIRA’, MAGGIORE E MIGLIORE RIEQUILIBRIO ECONOMICO IN PENSIONE COME, IN BUONUSCITA.
PARTIAMO DA NOI,CHI E’ INTERESSATO POTRA’ GIA’ DARE L’ADESIONE ALLA FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO.
Qui trovate tutti i nostri contatti di riferimento a piè pagina: affrettatevi ….
NOTIZIARIO 19 GIUGNO 2022 ART. 54 – INPS CHI HA TEMPO NON APSETTA TEMPO