-SCORRIMENTO GRADUATORIE -“QUEL PASTICCIACCIO POLITICO DI VIA ARENULA”
Domenico Mastrulli
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News jnforma24ore Co.S.P.
Sabato 25/04/2020
NOTIZIE DAL PARLAMENTO
Camera dei Deputati ,in sede di conversione Del DL 18/2020: misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato , presentate alcune proposte emendative in Commisione Bilancio, tesoro e programmazione
All’articolo 74 presentato dai Deputati Frate, D’Ettore 74. 5 che inseriamo di seguito
Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l’efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto.
Art. 123-bis. (Istituzione del ruolo tecnico dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria) 1. È istituito il ruolo dei medici della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno e della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto- legge, sono definiti, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale appartenente alle Forze di polizia, la consistenza massima del ruolo pari a venti unità, il riconoscimento al personale del ruolo dei medici di attribuzioni analoghe a quelle previste all’articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, l’individuazione delle sedi di servizio del personale del ruolo dei medici presso il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e i relativi provveditorati regionali, l’istituzione, presso il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, della divisione di sanità del personale del Corpo alla quale viene preposto un primo dirigente medico. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con una corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica del personale dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria. 123. 01. Morrone, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi. (Inammissibile)
ART. 123. Sostituirlo con il seguente:
Art. 123. (Commissario straordinario del Governo per l’organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari) 1. Al fine di gestire uniformemente su tutto il territorio nazionale l’emergenza epidemiologica del COVID-19, il Ministro della giustizia nomina un Commissario straordinario del Governo per l’organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari, ivi inclusi gli interventi di cui all’articolo 86. Al Commissario straordinario del Governo sono assegnati i seguenti compiti: a) fornire a tutti gli operatori degli istituti penitenziari, ai detenuti nonché ai visitatori esterni, i dispositivi medici di sicurezza al fine di evitare i contagi del virus COVID-19; b) messa in sicurezza degli istituti penitenziari al fine di evitare i contagi del virus COVID-19, prevedendo zone dedicate degli stessi istituti per eventuali detenuti contagiati; c) programmazione dell’attività di edilizia penitenziaria; d) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; e) realizzazione di nuovi istituti penitenziari c di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria; f) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale; g) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera f); h) raccordo con il capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile. 2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere f) e g), sono adottati d’intesa con l’Agenzia del demanio. 3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Il Commissario straordinario del Governo riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull’attività svolta. 4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n.123 5. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso. Alla struttura amministrativa posta alle sue dipendenze si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 6. Agli oneri derivanti dall’espletamento dei compiti di cui al comma 1 si provvede a valere sui fondi indicati dal comma 3 dell’articolo 86