Aspettativa per infermità in periodo Covid con decurtazione dello stipendio
Aspettativa per infermità in periodo Covid
con decurtazione dello stipendio
Il personale dell’Amministrazione Penitenziariain “aspettativa per infermità”potrebbeaver superato, in questo periodo“Covid”,il dodicesimo mese di concessione della misura intera dello stipendio.
A partire dal 13° mese di aspettativa (fino ad un massimo di 18 mesi), la norma generale prevede che l’Amministrazione decurta lo stipendio del 50%, i cui effetti -in un periodo difficile come quello che tutti stiamo attraversando -sarebbero ancor più afflittivi per l’impiegato che si trova in uno stato diinfermità.
Non sono pochi i casi di Agenti che tra il23 febbraioed il15 maggio 2020 (periodo di apertura e-presunta – chiusura delle misure di urgenza Covid), hanno raggiunto (o raggiungeranno) i primi 12 mesi di aspettativa per infermità, e subire, dunque, la citata decurtazione.
Ma a parere di scrive, il provvedimento amministrativo, disponente la decurtazione, potrebbe essere viziato da motivi illegittimi.
Occorre esaminare la norma speciale (che in quanto tale, assorbe quella generale),con particolare riferimentoall’art. 103, del D.L. 18/2020, secondo cui “ai fini del computo dei termini ordinari o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti dal 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella[prorogata] del 15 maggio 2020”.
La disciplina generale, invece, è contenuta nell’art. 68, DPR n.3/57, secondo cui “l’aspettativa per infermità è disposta, d’ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisce temporaneamente la regolare prestazione del servizio”. “L’aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi”. “Durante l’aspettativa l’impiegato ha diritto all’intero stipendio per i primi dodici mesi e alla metà di esso, per il restante periodo”.
Icitati commi dell’art. 68 vanno interpretati in combinazione non solo con la norma speciale, ma anche con l’art. 2, Legge 241/90, secondo cui “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.
In punto di diritto
I termini dell’aspettativa che sono decorsi dal 23 febbraio sono sospesi (secondo la normativa Covid), e con essi, ovviamente,le attività di verifica delle Commissioni Mediche.
La Legge 241/90 impone che il cittadino sia destinatario di un provvedimento amministrativo definitivo, ma per effetto della citata sospensione il provvedimento è traslato,per “forza maggiore”, a dopo il 15 maggio,senza imputabilità del“ritardo”all’Impiegato in aspettativa.
Pertanto, quest’ultimo vede la propria posizione congelata (id est, sospesa), che impedisce il completamento della procedura amministrativa, a cui è agganciata la certezzadello stato di infermità – a seguito di verifica medica -e della sua durata.
Conclusivamente
L’aspettativa per infermità non soffre del cumulo del periodo sospeso dal 23 febbraio al 15 maggio e, per l’effetto,la ripresa di essosi avrà a decorrere dal 16 maggio 2020.
Da ciò deriva il diritto dell’impiegato a non subire la decurtazione del 50% dello stipendio durante il periodo “congelato”.
La sospensione dei termini scongiura non solo la decurtazione dello stipendio durante il periodo Covid, ma impedisce, in radice, chel’aspettativa sia incrementata, in ogni caso, del periodo sopra indicato.
Avv. Massimo Taffuri
SOSPENSIONE COVID DEI TERMINI _1_